Le ipotesi
(25 maggio 2007)
I nodi: eredità e pensioni
F.Ricc.
Sono diverse le ipotesi in campo per un riconoscimento di diritti ai conviventi. Al di là delle singole proposte di legge presentate alla Camera e soprattutto al Senato, si possono schematicamente individuare alcuni filoni di intervento che rappresentano altrettante strade possibili, ma con effetti ben diversi a seconda delle scelte compiute.
Il primo discrimine riguarda il soggetto del riconoscimento. Qui a scontrarsi sono due visioni. La prima guarda ai soggetti che formano la coppia e quindi vorrebbe limitare il riconoscimento ai cosiddetti «diritti individuali» magari intervenendo con singole leggi e correzioni a norme esistenti, senza redigere un testo unico per i conviventi. Lasciando poi aperti gli spazi di autoregolamentazione, in particolare della parte patrimoniale, attraverso i cosiddetti accordi di convivenza che già oggi si possono stringere davanti a un avvocato. La seconda visione, invece, intende dare rilievo all’unione in sé e finisce per prevedere una serie di diritti più o meno modulata a imitazione di quelli previsti per i coniugi. C’è infine una sorta di via mezzo, che consiste nel dare sì un rilievo all’unione ma limitato, come nel caso degli accordi di convivenza stretti davanti a un notaio.
Quest’ultima è l’ipotesi formulata da Alfredo Biondi (Fi) nella sua proposta di legge. La commissione Giustizia del Senato si starebbe orientando ad assumerlo come testo-base dal quale partire per elaborare un disegno di legge che raccolga maggiori consensi rispetto a quello governativo sui Dico. Il relatore e presidente della stessa commisione Giustizia, Cesare Salvi (Ds), ha però suggerito di «rafforzare il riconoscimento pubblico delle unioni, prevedendone la registrazione non presso gli archivi notarili ma presso il giudice di pace», come propone il senatore Luigi Del Pennino (Pri).
Oltre alla questione della forma del riconoscimento, è ancora del tutto aperto il dibattito su quali diritti concreti assegnare ai conviventi. E se non vi sono obiezioni sostanziali ad assicurare – in una forma o nell’altra – alcune tutele e prerogative come la successione nel contratto d’affitto (già previsto dalla giurisprudenza), la possibilità di assistere in ospedale e in carcere il convivente (già assicurata dalla prassi), la titolarità a decidere quando il partner fosse impossibilitato a farlo (basta una qualsiasi procura, quando non già previsto da alcune norme come quella sul prelievo degli organi), i due nodi principali riguardano l’eredità (oltre la disponibile testamentaria) da una parte e la pensione di reversibilità per il convivente superstite, dall’altra. Queste due ultime tutele, infatti, innanzitutto presuppongono necessariamente un riconoscimento pubblico del rapporto di convivenza, e poi sono prerogative tipiche del rapporto di coniugio.