Come dice la parola, stiamo parlando di un contratto. O almeno così dovrebbe essere, perché quando parliamo di Cus, ci riferiamo a un «Contratto di unione solidale», concluso tra due persone, anche dello stesso sesso, per l’organizzazione della vita in comune. Un concetto che permea il disegno di legge presentato da Cesare Salvi, relatore sul provvedimento attualmente in discussione alla commissione Giustizia di palazzo Madama, e sembra volto a rendere meno indigesta una regolamentazione delle coppie di fatto. Un semplice contratto stipulato tra le parti, si dice, potrebbe dare una tutela ai conviventi senza che questo rapporto abbia rilevanza pubblica, e quindi senza rischiare di creare in istituto simil matrimoniale, contrario all’articolo 29 della Costituzione. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Gambino, ordinario di diritto privato all’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e docente di Diritto privato all’Università Europea di Roma.
Professore, possiamo dire che il Cus è un contratto tra le parti?
No. Il contratto, infatti, per essere tale deve avere un contenuto patrimoniale. Non stiamo parlando di un mero contratto di diritto privato, ma di un negozio giuridico bilaterale con effetti che sono in parte di natura patrimoniale e in parte di natura personale, proprio come accade nel matrimonio. Si pensi, ad esempio, al fatto che con il Cus le parti si impegnano a portarsi aiuto reciproco; un chiaro richiamo all’articolo 143 del codice civile, laddove prevede che dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale.
Però nel disegno di legge c’è un rinvio alle norme in materia di contratti...
Un rinvio che, peraltro, è errato, dal punto di vista tecnico. Nel disegno di legge, infatti, si rinvia al capo II del libro IV del codice civile. Ma il libro IV è suddiviso in titoli, ognuno dei quali è a sua volta suddiviso in capi e poi in sezioni. Immagino che il riferimento corretto sia al titolo II, che è dedicato ai contratti in generale. Ma a parte questo aspetto, che denota il pressapochismo con cui il disegno di legge è stato scritto, mi lascia ancora più perplesso il rinvio alle norme sui contratti laddove si sottolinea che ai Cus sono applicabili anche le regole sulla nullità del contratto.
Per quale motivo?
La nullità è uno dei casi di invalidità più grave previsti nel nostro ordinamento; è un rimedio offerto dal codice civile, che deve essere fatto valere per evitare che gli effetti di un contratto continuino a prodursi. Questo perché il contratto ha forza di legge fra le parti e il nostro codice civile non conosce contratti che si possono sciogliere unilateralmente. Il contratto di unione solidale, invece, può essere sciolto su decisione di una della due parti in ogni momento. Mi chiedo allora a cosa serve il rinvio alle norme sulla nullità. Si tratta di un illogico miscuglio tra richiami nominali alle norme sui contratti e contenuti sostanzialmente simili a quelli del matrimonio, peraltro con meno garanzie, visto che non pone alcun vincolo alle parti. Anche il matrimonio si può sciogliere, ma è prevista una serie di norme che permettono che anche dopo lo scioglimento sopravvivano alcuni obblighi in capo ai soggetti, in particolare a tutela della parte debole, cosa che qui non avviene.
Per la stipulazione è prevista una dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o al notaio. Un modo piuttosto singolare di stipulare un contratto…
Infatti, questo è un altro elemento che conferma quanto detto prima, ossia che non si tratta di un contratto. Quasi tutti i contratti si possono stipulare semplicemente con una stretta di mano. Basti pensare che ognuno di noi ne stipula continuamente ogni giorno, solo per il fatto che compie un acquisto o sale su un tram. Il codice civile, infatti, prevede per i contratti la forma libera, e solo laddove la legge lo prescrive espressamente, è necessaria la forma come requisito essenziale. Si tratta di qualcosa di differente rispetto a un contratto: è evidente che se i contenuti sono quelli che abbiamo descritto prima, non è sufficiente una stretta di mano, e per questo motivo è prevista una forma solenne. Mi sembra una conferma del fatto che stiamo parlando di un provvedimento ideologico e anche scorretto da un punto di vista giuridico.
Una forma solenne che ricorda una celebrazione…
Il giudice di pace e il notaio rivestono la funzione di pubblico ufficiale, esattamente come l’ufficiale dello stato civile o il ministro di culto, nel caso di matrimonio concordatario. Sono soggetti che hanno la funzione di fornire attendibilità pubblica alla dichiarazione resa dalle parti. La disciplina dei Cus richiama gli articoli 106 e 107 del codice civile, che riguardano il matrimonio. Questi prevedono che le parti leggano l’una dopo l’altra la dichiarazione. Nel Cus si dice che prestano una dichiarazione congiunta. Il che mi pare la stessa cosa. Matrimonio e Cus, quindi presentano profili simili sia dal punto di vista dei contenuti, che sono di tipo personale, sia dal punto di vista della forma solenne.
A ciò si aggiunge l’iscrizione in un apposito registro presso l’ufficio del giudice di pace.
Non vedo che differenza ci sia tra questo nuovo registro previsto per l’iscrizione dei Cus e quello dello stato civile. Tutte queste formalità indicano che si tratta di un provvedimento ideologico che introduce un nuovo istituto pseudo matrimoniale, che entra in diretta competizione con il matrimonio, una manovra costituzionalmente inaccettabile. A maggior ragione se pensiamo che il nostro ordinamento già tutela i conviventi sotto i profili che riguardano l’assistenza reciproca.