Intervista a Vincenzo Nardi (19 luglio 2008)
«Intervenire subito per evitare una tragedia»

di Giovanni Ruggiero

Vincenzo Nardi, avvocato generale presso la Corte di Cassazione, sulla vicenda di Eluana Englaro, pur manifestando tutta la comprensione umana per il padre, esprime un giudizio netto: «La vita va difesa, è un valore non negoziabile». E aggiunge: «Se fossi il procuratore del capoluogo lombardo interverrei subito per evitare una tragedia nella tragedia».

Ritiene corrette le decisioni prese dalla magistratura sul caso di Eluana?
Non entro nei dettagli delle argomentazioni addotte dai magistrati di Milano, però la decisione suscita molte perplessità. Non parlo da credente, quale sono, e non voglio nemmeno parlare da esperto di bioetica, perché non lo sono. Ma per quanti sforzi faccia, non riesco a trovare nel nostro ordinamento elementi che ci consentano di ritenere che un soggetto possa rivendicare un "diritto alla morte". Al contrario, nel nostro ordinamento giuridico troviamo sempre e soltanto il principio del favor vitae, principio per cui si ha "diritto alla vita", come sancisce l’articolo 36 della Costituzione.

Quali sono queste norme?
Innanzitutto l’articolo 579 del codice penale sull’omicidio del consenziente. In pratica, anche se si consente ad altri che commettano omicidio in proprio danno, quindi con il consenso espresso della vittima, questo consenso non scrimina l’azione delittuosa, non la rende lecita. L’omicidio del consenziente resta una specie criminosa, certo distinta dall’omicidio come previsto dall’articolo 575, ma resta pur sempre un reato, anche se punito ovviamente con pena minore. Il legislatore penale ha voluto favorire evidentemente il diritto alla vita. Poi c’è la norma prevista dall’articolo 580 dello stesso codice che punisce l’istigazione al suicidio. Anche qui ci si ispira al diritto alla vita. C’è, infine, l’articolo 5 del codice civile che vieta che un soggetto possa disporre di parte del proprio corpo. La legge vuole che non sia intaccata l’integrità fisica del nostro corpo e, a maggior ragione, questo obbligo sussiste nei confronti di altri soggetti che non possono intaccare il corpo altrui. Quindi, per quanto mi sforzi, non vedo un fondamento normativo nel nostro ordinamento vigente.

Fino a che punto il consenso potrebbe trovare spazio nel nostro ordinamento, visti questi divieti?
Come credente, una norma del genere non l’approverei. Certo, un magistrato non potrebbe non applicarla se questa norma esistesse. Il magistrato non potrebbe fare obiezione di coscienza. Se non se la sente di applicare una determinata norma, può solo smettere la toga. Ma non comprendo l’intervento dei magistrati nel periodo formativo della norma, perché il Parlamento è il detentore della sovranità popolare e quindi è libero di procedere all’approvazione di una norma. Sarebbe un atto eversivo se il magistrato intervenisse prima, come sarebbe poi eversivo se si rifiutasse di applicare una norma. Ma – ripeto – de iure condido, stando cioè all’ordinamento vigente, non vedo elementi che possano supportare un diritto alla morte.

Mancando una norma, per il caso di Eluana, non si fa ricorso all’analogia e ai principi generali dell’ordinamento?
In questo caso non esiste neppure la norma a cui far ricorso per analogia, e quindi si dovrebbe far riferimento ai principi generali, come sarebbe corretto. La decisione presa porta però lontano da questi principi che sono per il favor vitae.

Sarà sollevato il conflitto di attribuzione da parte del Parlamento. Lo ritiene praticabile?
In effetti, è un caso nuovo. Non è mai avvenuto che il Parlamento sollevasse un conflitto di attribuzione con la magistratura. Finora è sempre stato sollevato tra Regioni e Stato o tra governo e Stato. Però teoricamente è possibile, perché si tratta sempre di un contrasto tra poteri dello Stato. È la prima volta che se ne parla, e questo dimostra che, anche in Parlamento, ci si rende conto che non c’è una norma che afferma un diritto a morire. E questo ci riporta al discorso iniziale. In materia valgono solo i principi dell’ordinamento vigente che favoriscono il favor vitae.