L'intervento (01 agosto 2008)
Non esiste il diritto a rifiutare le cure

di Carlo Casini (presidente nazionale Movimento per la Vita)

Quanti ritengono "giusto" che Eluana sia lasciata morire si appellano all’articolo 32 della Costituzione, dove si riconosce che la salute è un "fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività", ma si aggiunge che solo la legge può obbligare ad un determinato trattamento sanitario senza comunque violare "i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Si sostiene che in tale articolo sarebbe garantito un diritto alla cura e un parallelo diritto alla "non cura": l’autonomia del soggetto sarebbe la radice dell’uno e dell’altro. L’autodeterminazione del soggetto sarebbe il valore sommo.

La Cassazione, seguendo questa strada, dopo aver riconosciuto che Eluana è "una persona" "in senso pieno", "viva", "non morente", il cui stato "di estrema debolezza", "nulla toglie la sua dignità di essere umano" ha dato rilievo alla sua "presunta" volontà di non essere curata, ma esige la prova della non regredibilità del suo stato di incoscienza. Qual è allora, il fondamento della decisione? L’autodeterminazione oppure la valutazione di un minor valore della vita incosciente?

Dall’articolo 32 della Costituzione può ricavarsi davvero il diritto di non curarsi? La seconda parte dell’articolo non sancisce un diritto alla non cura, ma, piuttosto, a non essere sottoposti a violenza. Chi non vuol sottoporsi ad un intervento chirurgico non può essere trasportato di forza all’ospedale e legato. Qualche esempio rende facilmente comprensibile ciò che intendo dire. Chi salva l’aspirante suicida gettandosi nelle acque di un fiume, riceve lode, non incriminazioni.

Dunque non esiste il diritto di decidere la propria morte. E se qualcuno prima di inghiottire il veleno, avesse scritto: "se mi ritroverete ancora vivo vi proibisco di sottopormi a lavanda gastrica o di somministrami antidoti!", il medico dovrebbe obbedire? Avviciniamoci di più ad Eluana. Una persona affetta da malattia potenzialmente mortale, ma curabile con farmaci assumibili per via orale, rifiuta le cure: il coniuge affettuoso che somministra di nascosto il rimedio sciogliendolo in bevande viola il diritto di autodeterminazione? Deve essere punito?

È difficile ammettere un diritto di non curarsi da porre allo stesso livello del diritto alla cura. Allora, nel caso di Eluana, cosa resta? Resta solo la sottovalutazione della vita debole. Ma se si ammette la discriminazione tra vite umane la china è davvero molto scivolosa. Tutti, o prima o poi, siamo in pericolo. La vita è la frontiera intransitabile.