Intervista a Lorenza Violini (12 luglio 2008)
«Ma il consenso non è provato»

di Ilaria Nava

«È in atto una degiuri-dicizzazione della vita e della morte» secondo Lorenza Violini, ordinario di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano. Il provvedimento della Corte d’Appello di Milano - pronunciatasi a seguito di una sentenza della  Cassazione dell’ottobre scorso, che aveva rinviato il fascicolo ad una diversa sezione della stessa Corte - ne è il risultato.   

Professoressa Violini, ci spieghi meglio questo concetto.
La Corte di Cassazione, nel rinviare la causa alla Corte d’Appello, aveva dettato degli standard di prova molto rigorosi, che la Corte ha cercato di applicare. Si trattava di accertamenti tecnici sulla situazione di fatto molto precisi, davanti ai quali il giurista è obbligato a fare un passo indietro.

In che senso?
Ad esempio, uno dei requisiti prevedeva che si accertasse lo stato di irreversibilità. Ma questo è possibile  solo in sede medico legale, attraverso una consulenza tecnica nel corso del processo. Tutto viene demandato solo ed esclusivamente alla scienza medica, che, come sappiamo, non è una scienza esatta, e può risentire delle diverse valutazioni valoriali.

Qual è il problema, quindi?
Se la scelta tra mantenere o togliere la nutrizione dipende dall’accertamento dell’irreversibilità, e dal giudizio che ne danno i medici, allora c’è il rischio che vengano meno le garanzie offerte dal diritto. Se il criterio è questo, mi chiedo se presto non si arriverà a lasciare tutte queste decisioni in mano ai medici.

La Cassazione però aveva prescritto anche di ricostruire la volontà della paziente.
La Suprema Corte era stata molto rigorosa nel richiedere l’accertamento della volontà, ossia che cosa Eluana avrebbe deciso di fare se si fosse trovata in uno stato di coma. I giudici avevano utilizzato un linguaggio molto pesante nel richiedere questo accertamento, prescrivendo che la volontà della persona fosse provata in maniera univoca e indubitabile. Tuttavia aveva introdotto anche principi meno rigorosi,  affermando che il "consenso" per interrompere un trattamento indispensabile per il mantenimento in vita possa ritenersi validamente prestato anche se intervenuto molto tempo prima del sopraggiungere dello stato di incoscienza, ma soprattutto che sia possibile desumere tale consenso da elementi tutt’altro che oggettivi, come lo stile di vita e la personalità.

La Cassazione però non parlava di un diritto di morire, giusto?
No, anzi lo escludeva, anche perché sarebbe in contraddizione con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Tuttavia il rischio è che il diritto a morire venga affermato nei fatti.

La Corte d’Appello come ha applicato questi principi?
A questo proposito vorrei fare due osservazioni. Innanzitutto ci terrei ad evidenziare che anche lo standard di prova più rigoroso può essere applicato in modo blando dai tribunali. Senza entrare nel merito di come hanno agito i giudici di Milano, mi pare importante verificare questo requisito. In secondo luogo vorrei esprimere una considerazione più generale, che riguarda il concetto di volontà presunta. La volontà di un soggetto si presume in molti casi ove si tratti di compiere delle scelte di tipo economico. Mi pare veramente difficile poter applicare una presunzione a una scelta così radicale come quella circa la propria vita e la propria morte. Questi sono fatti, eventi che accadono, che sono dati. E una civiltà giuridica che si rispetti dovrebbe in primo luogo rispettare ciò che è dato.