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Intervista a Cesare Mirabelli
(26 luglio 2008)
«Impossibile valutare la volontà»
di Pino Ciociola
Se è legittimo staccare il sondino di Eluana, non è allora forse stato illegittimo attaccarglielo? Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e docente all’università di Tor Vergata il dubbio se lo pone eccome. Anche per questo ha firmato, insieme ad altri giuristi, il documento che denuncia come nella vicenda di Eluana siano stati «ignorati diritti inviolabili».
La questione, professor Mirabelli, da alcuni viene liquidata così: consenso informato, libertà terapeutica e testamento biologico, lo stato di diritto è dalla parte di Eluana. Risponderei con la concretezza: ci troviamo di fronte alla volontà presunta o interpretata. Come si fa a valutarla? E come si fa a farlo anche in contesti tanto remoti nel tempo? E ancora, chiedo: ci può essere una sostitutività nell’azione?
Lei pensa cioè ai diritti personalissimi? Sì, quelli che non possono che essere esercitati, esplicitati personalmente.
Poniamo, professore, che ci fosse davvero questa volontà da parte di Eluana? Allora l’atto intrusivo, l’alimentazione ritenuta forzata, non doveva essere fatta. Quello è stato legittimo? Oppure lo è secondo l’evento? Oppure, ancora, ritengo che c’era un consenso (all’alimentazione, ndr) che poi tuttavia è venuto meno per il protrarsi di una situazione?
Certo è che proprio il nutrimento sembra la chiave di volta. Questo è un aspetto tecnico, cioè della scienza medica, oltre che di qualificazione giuridica. Imporre o sottrarre nutrimento non sono elementi diversi: non si può eliminare un atto che non è terapeutico o curativo, ma di sostegno.
Alcuni la pensano diversamente, però. Mi pare che ci siano visioni semplificanti di questi problemi. Anche mettere il termometro sotto l’ascella è un trattamento terapeutico.
E dunque? Il nodo nella vicenda di Eluana è l’espressione della sua volontà dedotta, ricostruita sulla base di "stili di vita" e di qualche affermazione occasionale e non contestualizzata. Ma anche la riferibilità di questo a una situazione diversa e a rilevantissima distanza di tempo.
Intanto si dibatte anche intorno a questo. Quando però la situazione d’intervento si era verificata, e presumo legittimamente, perché ci sarà stato un consenso iniziale, come si può ritenere che possa esserci una sottrattività? Allora era illegittima l’azione precedente? C’era stata una lesione dei diritti del paziente? Oppure c’è un atto d’intervento legittimo, mai i cui risultati non sono stati quelli attesi e per i quali allora si manifesta una nuova e diversa volontà.
Eppure, nonostante tutto, quella su Eluana viene da molti definita una «grande sentenza». Le sentenze di morte, quale che sia il contenuto, anche nell’ipotesi del rispetto della volontà della persona, non mi parrebbero mai "grandi". Per quanto io abbia la massima comprensione per esempio nei confronti del papà di Eluana, verso il quale non si può che avere un atteggiamento di raccoglimento. Ma, ripeto, l’invito è a riflettere davanti a una linea che mi pare di semplificazione e, in qualche modo, anche di scorciatoia giudiziaria.
Cosa intende? Parliamo di problemi profondi, "forti". Dal punto di vista tecnico ci sono osservazioni che riguardano appunto l’espressione di una volontà desunta e presunta, desumibile da circostanze e non contestualizzata. Ecco perché c’è da riflettere se da tutto questo possa ricavarsi una conseguenza così irreparabile.
A proposito: cosa pensa dell’atteggiamento del Procuratore generale? Rientra tra i suoi poteri quello di verificare. Si tratta di vedere concretamente: la Corte d’appello era vincolata al principio di diritto che la Cassazione ha stabilito, questo principio però deve essere confrontato con la sussistenza o meno di quei criteri e di quegli elementi che la Suprema corte, correttamente o meno, aveva appunto individuato. Dopo di che la valutazione di fatto può essere sempre diversamente ponderata: bisogna vedere se c’è un qualche vizio nella motivazione.
Poniamo il caso che il pg non presenti ricorso o che lo faccia e venga respinto. E che ad Eluana venga staccato il sondino. Giurisprudenza è fatta? La Cassazione fa il suo mestiere. Se si realizzassero le ipotesi di cui lei parla, avremmo un precedente implicito: cioè la Suprema corte ha stabilito dei principii che teoricamente valgono nel caso concreto, ma in realtà operano poi come indirizzo interpretativo della giurisprudenza.
È facile pensare quali decisioni si avrebbero adesso per chiunque si appellasse alla Cassazione per situazioni come quella di Eluana... Anche un illustre giurista come Giuliano Vassalli critica la Cassazione. La Corte è certamente autorevolissima, ma le sue decisioni possono essere non condivise e criticate.
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