|
|
Intervista a Riccardo Chieppa
(31 luglio 2008)
Chieppa: in gioco prerogative costituzionali
di Giovanni Grasso
«Posso capire umanamente la sofferenza del padre e dei familiari di Eluana, ma ho molti dubbi che un giudice possa intervenire con piena legittimità su una questione che attiene alla vita e alla morte di una persona». Riccardo Chieppa, presidente emerito della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, è molto perplesso sulla pronuncia della Cassazione e sul successivo decreto della Corte di Appello di Milano che autorizza i genitori a interrompere il nutrimento e l’idratazione a Eluana, in stato vegetativo da sedici anni. «Si tratta – spiega Chieppa in questa intervista – di una autorizzazione preventiva a commettere un atto che altrimenti sarebbe considerato reato penale. E secondo me nessun giudice, tanto meno un giudice civile, può arrivare a dare una sorta di autorizzazione del genere».
Presidente Chieppa, cosa non la convince sul caso di Eluana Englaro? A livello generale direi che c’è stata una sovraesposizione da parte della magistratura, che è intervenuta - con considerazioni più o meno condivisibili - in un campo che secondo me attiene strettamente alla deontologia medica e scientifica. Il nodo su cui non si è ragionato abbastanza è questo: siamo proprio sicuri che lo stato vegetativo sia davvero irreversibile? Il giudice sembra darlo per scontato, ma non sarebbe certo il primo caso di un risveglio, sia pure tardivo. E cosa ci autorizza a decidere di staccare la spina in mancanza di fatti nuovi, come ad esempio un peggioramento delle condizioni della ragazza? Sono risposte che dovrebbero dare i medici più che i giudici.
Il decreto della Corte d’Appello arriva, anche se in modo sofferto, a una conclusione contraria alla sua. Citando testimonianze su una presunta volontà espressa da Eluana quando era nel pieno delle facoltà mentali si dà al padre, in quanto tutore, la facoltà di decidere l’interruzione dell’alimentazione... Ci sono, a mio parere, delle argomentazioni giuridiche piuttosto stiracchiate che possono venire sottoposte a contestazione. La vita è un diritto irrinunciabile e indisponibile. La Costituzione italiana è molto precisa su questo punto e prevede anche l’obbligo di assistenza e di cura. Può un giudice autorizzare a dare la morte? E può essere un tutore legale a decidere al posto del tutelato, quando la figura del tutore si occupa in realtà di amministrazione di patrimoni e di beni?
I familiari sostengono - e i giudici hanno accolto questa tesi - che Eluana si sarebbe espressa contro l’accanimento terapeutico, che avrebbe in qualche modo espresso una visione molto precisa della vita e della morte... Intanto c’è da sottolineare la circostanza che nel caso in questione non si può nemmeno parlare di accanimento terapeutico: non si tratta qui di cessare una cura ritenuta inutile – che è un diritto riconosciuto al singolo e in quanto tale disponibile solo personalmente – ma di interrompere l’alimentazione e l’idratazione, lasciando morire Eluana di fame e di sete. Per quanto grave sia un malato, non si può certo sospendere l’alimentazione e l’idratazione. Ma anche le testimonianze citate nel decreto della Corte d’Appello sono vaghe, generiche, indirette e credo che, in ogni modo, in mancanza di specifiche indicazioni a livello legislativo, non potrebbero essere utilizzate a posteriori.
La pronuncia della Corte d’Appello fa capire in qualche modo di intervenire in un vuoto legislativo. Sia al Senato che alla Camera ci sono proposte per sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione. Lei che ne pensa? Io credo che conflitto possa effettivamente esservi, dato che si toccano prerogative costituzionali. Sono preoccupato della prospettiva che, in carenza di legge, si possa concedere un potere decisionale a un giudice su una questione che è sul crinale del diritto penale. Detto questo, rimango molto prudente anche su un possibile intervento del legislatore, che dovrebbe procedere con i piedi di piombo. Direi che certe questioni che attengono la vita e la morte non dovrebbero rientrare nella disponibilità del legislatore e tanto meno in quelle del giudice
|