Intervista a Gianfranco Iadecola (01 agosto 2008)
Il giurista: ora il quadro è radicalmente cambiato

di Viviana Daloiso

«Il ricorso avanzato dalla Procura generale di Milano cambia radicalmente il quadro della situazione bloccando, di fatto sin d’ora, l’esecutività della sentenza Englaro». Gianfranco Iadecola, docente di medicina legale penalistica presso l’Università Cattolica di Roma, già sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, non ha dubbi: il documento arrivato ieri in Cassazione dal tribunale milanese è decisivo.

Professore, provi a spiegare i termini giuridici della questione. Il ricorso della procura generale di Milano come cambia il quadro della vicenda di Eluana?
Lo muta in maniera sostanziale. Prima ancora di entrare nei contenuti, un ricorso implica necessariamente la sospensione dell’attuazione di una sentenza come quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano sul caso Englaro: in questo caso, infatti, ci troviamo di fronte a una sentenza non reversibile, che in caso di esecutività implicherebbe la morte della giovane donna in brevissimo tempo. Ecco perché, qualsiasi sia il ricorso avanzato, la possibilità che esso venga considerato ragionevole, e quindi venga accolto, deve garantire che si possa riparare all’attuazione della sentenza stessa. Cosa che, evidentemente, non avverrebbe se Eluana fosse morta.

Veniamo ai contenuti del ricorso. Il sostituto procuratore generale di Milano Gianfranco Montera, che ha firmato il documento, sostiene che l’irreversibilità dello stato vegetativo permanente non è stata accertata con sufficiente oggettività dalla Corte d’Appello. Che cosa significa?
Che, secondo la procura generale di Milano, la Corte d’Appello non ha accertato in maniera soddisfacente le condizioni cliniche della ragazza. Nella sentenza del 18 ottobre scorso, con cui la Cassazione aveva rimandato una decisione su Eluana al tribunale di Milano, si sostenevano due punti che ora occorre ribadire, e cioè che il giudice avrebbe potuto – su istanza del tutore – autorizzare l’interruzione dell’idratazione e alimentazione artificiali con sondino nasogastrico in presenza di due circostanze concorrenti: primo, che la condizione di stato vegetativo del paziente fosse apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità – secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti – di recupero della coscienza e delle capacità di percezione.

Secondo?
Che fosse univocamente accertato – sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni – che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Evidentemente nel primo caso la procura generale di Milano ha rilevato come nella sentenza della Corte d’Appello non sussistano tutti gli elementi richiesti per l’accertamento dello stato clinico di Eluana. Ma c’è qualcosa di rilevante anche su quest’ultimo punto.

Prego.
Il ricorso, il cui testo integrale non è ancora accessibile, potrebbe anche richiedere che venga accertata l’oggettività nel rilevare l’applicabilità del secondo punto previsto dalla Cassazione: quello delle volontà effettivamente espresse da Eluana. In questo senso la domanda che la procura generale di Milano vuole riproporre alla Cassazione è: Eluana ha espresso a parole, o in un particolare stile di vita e nelle sue scelte e abitudini, la sua volontà di morire se si fosse trovata in un stato vegetativo? In altre parole, è accertato che oggi la sua volontà sarebbe quella di morire?

Dal punto di vista giuridico, come si muoverà ora la Cassazione?
Come ho già detto, sostanzialmente l’attuazione della sentenza di distaccamento del sondino per l’alimentazione e l’idratazione di Elauna è bloccata, anche in forza della richiesta esplicita da parte della stessa procura di sospendere l’esecutività dell’ordinanza, avanzata insieme al ricorso. La Cassazione potrà decidere in due modi: rifiutare immediatamente il ricorso della Procura generale di Milano considerandolo ostruzionistico, e non fondato. Oppure accettare il ricorso, in tempi brevi, e rimandare tutta la vicenda nuovamente alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

In questo caso potranno essere accettati e valutati dal tribunale nuovi elementi clinici e nuove testimonianze, o elementi diversi in merito alla personalità e allo stile di vita di Eluana?
Certamente. La Corte d’Appello dovrà muoversi nuovamente per stabilire l’oggettività della propria sentenza. Sempre nel rispetto dei principi di diritto stabiliti – però – da quella sentenza della Cassazione che per la prima volta, il 18 ottobre scorso, decise in maniera così discutibile sulla vicenda Englaro.