|
|
Intervista al giurista Sandulli
(04 settembre 2008)
Il Pirellone è nel giusto: decreto senza destinatario
di Viviana Daloiso
Prima il ricorso della Procura sulla sentenza della Corte d’Appello di Milano, che non avrebbe accertato con obiettività né l’irreversibilità dello stato vegetativo di Elauna né le sue esplicite volontà. Ora il «cortocircuito» giuridico evidenziato dalla Regione Lombardia: cioè che la stessa sentenza non contiene un obbligo formale per nessun soggetto o ente individuato di adempiere all’interruzione dell’alimentazione e idratazione di Elauna. «E sono solo due aspetti – precisa Piero Sandulli, ordinario di diritto processuale civile all’Università di Teramo – di un iter processuale del tutto anomalo».
Professore, perché usa questo termine? Innanzitutto perché mi sembra assurdo, sul piano giuridico, che sia stata avanzata una richiesta di questo tipo alla Regione Lombardia quando la sentenza su Eluana è "ferma" visto il ricorso presentato alla Cassazione. Se la sentenza (che è una sentenza di morte, quindi irreversibile) fosse eseguita e la Cassazione accogliesse dopo il ricorso, chi l’avesse messa in atto incorrerebbe in una condanna penale.
E poi? E poi perché, come giustamente sottolineato dalla stessa Regione, sotto il profilo coercitivo non esiste un destinatario del provvedimento. In una sentenza di natura esecutiva c’è sempre il destinatario dell’ordine da eseguire: per esempio, quando viene emesso decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna, c’è un debitore che deve pagare. Qui invece non c’è un’individuazione esatta del soggetto che deve eseguire. C’è la possibilità, in via astratta, che il tutore trovi il modo di porre fine a questa esistenza nel modo in cui meglio crede. Ma c’è di più ancora.
Prego. Fin dall’inizio questo procedimento non ha avuto, dal punto di vista processuale, i requisiti per rispondere a una questione così importante.
In che senso? Si è trattato di un procedimento di volontaria giurisidizione, quello che solitamente viene istruito per nominare un tutore o un amministratore di sostegno. Ebbene, in questo tipo di procedura non c’è necessità di contenzioso: nel processo infatti abbiamo visto il tutore di Eluana da una parte, l’avvocato di Eluana (che era sulle stesse posizioni del tutore) e come controparte solo la Procura. Ecco il motivo di tante carenze anche sotto il profilo istruttorio: la reversibilità o meno dello stato vegetativo, le volontà accertate o meno della ragazza. E pensare che in gioco c’è la vita di una persona...
|